Informazioni relative alla sepoltura o per la documentazione giacente presso gli archivi del Commissariato  Generale per le Onoranze ai Caduti,  possono essere richieste compilando e firmando il modulo di richiesta notizie, corredato di un documento d’identità in corso di validità, da inoltrare in formato Pdf a: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

Per modulistica ulteriore è possibile consultare il sito: http://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pubblicazioni/Pagine/modulistica.aspx

Modulo per delegare la trattenuta sulla pensione di guerra a favore dell'A.N.F.C.D.G.

Modello di autocertificazione A - Orfani di guerra

Modulo d'iscrizione al registro orfani di guerra (agg. 2020).

Modulo di richiesta attestato orfano di guerra (agg. 2020).

Questo modulo serve per richiedere il pagamento in contanti della pensione presso Poste Italiane. 

Modulo di richiesta di accreditamento della pensione.

Dichiarazione di reddito per l'assegno di maggiorazione (ai sensi dell’art. n. 39 del D.P.R. 915/78)

DOMANDA DI AGGRAVAMENTO (AI SENSI DEL DPR 915/78, ART.24 – L. 261/91 – DPR 377/99).

Domanda di reversibilità a favore del coniuge superstite, non divorziato o separato legalmente per propria colpa (ai sensi dell'art. 1 della L. 94/1994 e art. 3 L. 932/1980).

Domanda di reversibilità ordinaria (Tab. N) a favore del coniuge superstite, non divorziato o separato legalmente per propria colpa (coniuge di invalido NON deceduto per la stessa causa che aveva determinato la pensione come invalido di guerra) - ART. 37-50-51 D.P.R. 915/78, ART.5 D.P.R.377/99

Domanda di reversibilità a favore del coniuge superstite, non divorziato o separato legalmente per propria colpa intesa a ottenere la pensione di guerra (Tab. G) - coniuge di invalido deceduto per la stessa causa che aveva determinato la pensione come invalido di guerra (ART. 37-38-50-51 del D.P.R. 915/78, ART.5 del D.P.R.377/99).

 

Domanda del coniuge superstite, non divorziato o separato legalmente per propria colpa intesa ad ottenere la pensione di guerra (Tab. G). Coniuge di invalido deceduto per la stessa causa che aveva determinato la pensione come invalido di guerra (art. 37-38-50-51 del D.P.R. 915/78, ART.5 del D.P.R.377/99).

Domanda di reversibilità a favore degli orfani, minori di 21 anni o maggiorenni studenti universitari non oltre il 26° anno d'età o maggiorenni inabili con reddito inferiore al minimo stabilito ai sensi della L. 342/1989, Lettera G (art. 1 della L. 94/1994 e art. 3 L. 932/1980).

Domanda di reversibilità ordinaria (Tab. N) a favore degli orfani soli miniori di 21 anni o maggiorenni studenti universitari non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili e con reddito inferiore al limite stabilito ai sensi della L. 342/1989, art. 1 lettera G (orfano di invalido NON deceduto per la stessa causa che aveva determinato la pensione come invalido) - ART. 44-45-46 –50-51 D.P.R. 915/78, ART.5 del D.P.R.377/99.

Domanda di reversibilità a favore degli orfani soli minori di 21 anni o maggiorenni studenti universitari non oltre il 26° anno di età o maggiorenni inabili e con reddito inferiore al limite stabilito ai sensi della L.342/89,art.1, lettera G INTESA AD OTTENERE LA PENSIONE DI GUERRA TAB.G (orfano di invalido deceduto per la stessa causa che aveva determinato la pensione come invalido di guerra) - ART. 38-44-45-46 –50-51 D.P.R. 915/78, ART.5 del D.P.R.377/99.

Domanda di assegno di maggiorazione a favore della vedova/o, orfani titolari di pensione privilegiata (TAB.G) - ART. 39 D.P.R. 915/78

Modulo da compilare: domanda di rateo (figli superstiti).

Domanda di rateo per liquidazione di somme cadute in successione dopo il decesso del titolare della pensione (coniuge e/o figli).

Domanda di rateo per liquidazione di somme cadute in successione dopo il decesso del titolare della pensione (figli).

Modulo di domanda rateo eredi senza testamento.

Modulo domanda di rateo: eredi con testamento.

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE in duplice copia  (qualora il pensionato muoia senza lasciare coniuge superstite avente diritto o figli viventi ed esistano eredi in linea diretta [ ascendenti,discendenti] e l’asse ereditario non superi gli €180.759,91 e non contenga beni immobili o diritti reali immobiliari) SOLO PER I DECESSI AVVENUTI ANTERIORMENTE AL 26/10/2001

Modulo traslazione caduto.

Che cos'è e a chi spetta

Viene liquidata in favore di militari e civili che abbiano riportato, per causa di guerra, ferite o lesioni o che abbiano contratto infermità da cui sia derivata una definitiva perdita o menomazione della capacità lavorativa.
E’ un trattamento che costituisce un atto risarcitorio dello Stato nei confronti di coloro che hanno subito a causa della guerra un danno come sopra detto e si precisa che nella pensionistica di guerra non viene risarcito il danno biologico.
Sono previste otto categorie di pensione, d'importo economico differente a seconda della gravità della infermità pensionata, che sono descritte nelle tabelle A e B del D.P.R. 834/81, nelle tabelle E ed F della L. 656/86 e nella tabella F1 del D.P.R. 915/78.
Può accadere che il grado d’invalidità non sia contemplato da nessuna delle categorie esistenti, in questo caso viene concessa un’indennità una tantum.
Ai pensionati di 1ˆ categoria che hanno riportato menomazioni gravissime spettano anche l'assegno di super invalidità e l'indennità di assistenza e accompagnamento.

A chi si presenta la domanda

Con la nuova normativa, evidenziando che l’esame dei trattamenti diretti costituisce un numero molto limitato, gli interessati devono presentare la domanda alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente per territorio.
Coloro che già percepiscono la pensione possono presentare domanda di aggravamento, corredata da adeguata certificazione medica, alla commissione medica di verifica della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze territorialmente competente.

Pagamento

Il pagamento della pensione di guerra diretta con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente in relazione alla residenza dell'interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze territorialmente competente.
L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accert ato per l’anno precedente.

Che cos’è e a chi spetta

La pensione di guerra indiretta (tabella G) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla Guerra, del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicanza delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.
La decisione circa la sussistenza dell'interdipendenza della morte dalle infermità pensionate spetta alla commissione medica di verifica, territorialmente competente.
La pensione di reversibilità (tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra.

A chi si presenta la domanda

Gli aventi diritto devono presentare la domanda alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente per territorio entro 5 anni dalla data d’insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.
Coloro che già percepiscono la pensione di categoria dalla 2^ all’8^ possono presentare domanda di reversibilità privilegiata (tabellaG) , corredata da adeguata certificazione medica, che dimostri l’interdipendenza della morte del pensionato con le infermità che determinarono l’invalidità di guerra, alla commissione medica di verifica della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze territorialmente competente. Ai beneficiari di tabella G spetta anche un assegno di maggiorazione legato al reddito.

Pagamento

Il pagamento della pensione di guerra indiretta con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente in relazione alla residenza dell'interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Direzione Territoriale dell’Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze e delle Finanze territorialmente competente.
L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.

Nuova procedura per le domande in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap (legge 104/92) e disabilità

A decorrere dal 1° gennaio 2010 è entrata in vigore una nuova regolamentazione per la presentazione delle domande in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità.

Le domande devono essere ora presentate all'INPS, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti ed esclusivamente per via telematica.

L'invio telematico riguarda sia il certificato medico, che la domanda vera e propria, come illustrato nei due comunicati stampa diffusi dall'INPS e allegati alla presente.

La nuova procedura riguarda tutti i campi indicati all'oggetto e quindi anche le domande per l'indennità di accompagnamento e quelle per il riconoscimento della qualifica di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/92.

Per maggiori informazioni, è possibile consulatare il sito dell'INPS.

Nulla è mutato invece per ciò che concerne le domande in materia di pensioni di guerra, che continuano ad essere sottoposte alla previgente regolamentazione.

Congedo retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap riflessi sul conteggio delle ferie

Con il parere UPPA n.21/08, il Dipartimento per la funzione pubblica ha espresso l'avviso che i periodi di congedo retribuito per l'assistenza ai portatori di handicap di cui all' art.42, comma 5, D.Lgs. n°151/2001 non sono computati per quanto riguarda le ferie e la tredicesima mensilità.

Questa diversa regolamentazione rispetto ai permessi brevi di cui all'art.33 della legge n.104/92 discenderebbe, ad avviso del Dipartimento, da una differente natura dei due istituti.

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