Che cos’è e a chi spetta
La pensione di guerra indiretta (tabella G) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del militare o civile morto per causa di servizio di guerra o attinente alla Guerra, del titolare di pensione di guerra di 1^ categoria, del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria morto per aggravamento o complicanza delle infermità che determinarono l'invalidità di guerra.
La decisione circa la sussistenza dell'interdipendenza della morte dalle infermità pensionate spetta alla commissione medica di verifica, territorialmente competente.
La pensione di reversibilità (tabella N) spetta al coniuge superstite, agli orfani: minori di anni 21, studenti universitari fino al 26° anno di età, maggiorenni inabili in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra dalla 2^ alla 8^ categoria deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'attribuzione della pensione di guerra.
A chi si presenta la domanda
Gli aventi diritto devono presentare la domanda alla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente per territorio entro 5 anni dalla data d’insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto.
Coloro che già percepiscono la pensione di categoria dalla 2^ all’8^ possono presentare domanda di reversibilità privilegiata (tabellaG) , corredata da adeguata certificazione medica, che dimostri l’interdipendenza della morte del pensionato con le infermità che determinarono l’invalidità di guerra, alla commissione medica di verifica della Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze territorialmente competente. Ai beneficiari di tabella G spetta anche un assegno di maggiorazione legato al reddito.
Pagamento
Il pagamento della pensione di guerra indiretta con scadenza mensile è effettuato dalla Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze competente in relazione alla residenza dell'interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dalla Direzione Territoriale dell’Direzione Territoriale dell’Economia e delle Finanze e delle Finanze territorialmente competente.
L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente.